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Statuto

Amiche e amici della Nuova Lettera Matematica

La denominazione

Art. 1 – È costituita in Fermignano (PU) l’Associazione no profit denominata “Amiche e amici della Nuova Lettera Matematica”.

La sede

Art. 2 – L’Associazione ha sede in via Gorizia 12, 61033 Fermignano (PU). Il Consiglio, con propria delibera, può trasferire altrove la sede, istituire sezioni o recapiti su tutto il territorio nazionale. I lavori dell’Associazione, comprese le assemblee ordinarie e straordinarie, si potranno anche tenere presso locali diversi dalla sede secondo criteri stabiliti dal Consiglio stesso e si potranno tenere anche (in toto o in parte) da remoto mediante strumenti informatici.

La durata

Art. 3 – La durata dell’Associazione viene stabilita a tempo indeterminato, ed il suo scioglimento può avvenire per deliberazione dell’Assemblea dei soci con l’intervento dei due terzi dei soci, o per sopravvenuta impossibilità di conseguimento dei propri scopi istituzionali. Nella delibera di scioglimento si indicheranno i soggetti pubblici o privati a cui devolvere il materiale d’archivio e la documentazione raccolti, nonché il patrimonio eventualmente residuo, al netto delle passività.

Gli scopi

Art. 4 – L’ Associazione è indipendente, non ha scopo di lucro e si prefigge di:

  1. Rendere possibile la pubblicazione della rivista Nuova Lettera Matematica, che appartiene all’Associazione, una rivista di cultura e informazione matematica che si occupa anche di storia e fondamenti delle scienze, didattica, applicazioni, nonché dei rapporti con le altre discipline e delle ricadute sulla società.
  2. Mantenere il sito della rivista: https://www.nuovaletteramatematica.it/
  3. Propagandare le proprie attività e quelle di associazioni affini facendo uso di mezzi di comunicazione di proprietà dell’Associazione o di terzi;
  4. Stimolare le iniziative di collaborazione scientifica interdisciplinare e di divulgazione a livello sia nazionale che internazionale, mediante l’organizzazione di cicli di lezioni, corsi di formazione, seminari e convegni finalizzati anche alla formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado.
  5. Promuovere e diffondere iniziative culturali di vario genere, quali conferenze, dibattiti, proiezioni, esposizioni, rappresentazioni, corsi di formazione e aggiornamento, tavole rotonde, convegni, sia direttamente sia attraverso il coinvolgimento o la sensibilizzazione di enti pubblici, privati o altre associazioni.

Inoltre l’Associazione, nella persona del suo Presidente o altri rappresentanti scelti fra i soci, potrà partecipare ad altre associazioni, circoli, comitati aventi scopi in parte o del tutto analoghi ai propri.

I soci

Art. 5 – I soci si distinguono in:

  • fondatori;
  • onorari;
  • ordinari;
  • sostenitori.

Art. 6 – Soci fondatori sono coloro che risultano dall’atto costitutivo dell’Associazione e diventano anche soci ordinari o sostenitori. (Cfr. Art. 8 e 9).

Art. 7 – Sono soci onorari le persone o enti che verranno eletti dall’assemblea dell’Associazione all’unanimità, per meriti speciali. 

Art. 8 – Sono soci ordinari le persone che, avendo compiuto la maggiore età, vengano ammesse dietro loro richiesta, e dietro presentazione di almeno un socio fondatore o di almeno due soci ordinari, sentito il Tesoriere per quanto riguarda il versamento della quota associativa. L’ammissione di nuovi soci viene ogni anno approvata dall’assemblea. Queste persone sono tenute a versare una quota almeno pari all’abbonamento annuale della rivista Nuova Lettera Matematica.

Art. 9 – Sono soci sostenitori le persone fisiche, gli Enti Morali, gli Enti Pubblici, le Associazioni, Istituzioni Culturali, le Società di qualsiasi natura che diventino soci versando una quota annuale minima di 100 euro (cifra modificabile dall’assemblea) e che condividano gli scopi e le finalità ideali dell’Associazione. Gli Enti che sono soci sostenitori possono farsi rappresentare presso l’Associazione da un proprio rappresentante.

Art. 10 All’atto della richiesta di ammissione, l’aspirante socio dovrà dichiarare la piena accettazione del presente statuto e indicare un proprio recapito e le modalità con le quali desidera ricevere le comunicazioni da parte dell’Associazione. 

La domanda di ammissione potrà essere accettata in via preliminare dal Presidente o dal Segretario, che la sottoporrà all’esame dell’assemblea successiva alla presentazione della domanda, e darà comunicazione all’interessato dell’avvenuta accettazione o meno, tramite posta elettronica, posta elettronica certificata, telefono o lettera, a seconda delle modalità concordate con l’aspirante socio.

Art. 11 Tutti i soci hanno nei confronti dell’Associazione gli stessi diritti e doveri, senza alcuna distinzione. Ogni socio ha diritto a ricevere la rivista per tutto il periodo in cui mantenga tale qualifica.

Art 12 Ogni socio ha diritto di voto e può accedere, purché maggiorenne, alle cariche sociali a norma del presente statuto. Il diritto di voto può essere esercitato anche tramite delega conferita ad altro socio. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

Art. 13 I soci hanno il dovere di rispettare lo statuto, il regolamento e le deliberazioni degli organi sociali. Dovranno inoltre mantenere tra loro e nei confronti dell’Associazione e delle persone chiamate a ricoprire le cariche sociali, un corretto rapporto civile e democratico.

Art. 14 – La qualifica di socio viene a cadere per i seguenti motivi:

  1. per decesso;
  2. per dimissioni, da comunicarsi per iscritto;
  3. per indegnità, indisciplina o comportamenti in netto contrasto con gli scopi dell’Associazione; in questi casi il            provvedimento di esclusione è emanato dal Consiglio Direttivo sentito il parere del Collegio dei Probiviri;
  4. Per il mancato versamento della quota annuale decisa dal Consiglio.

Il socio che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte dell’Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio.

I contributi

Art. 15 – I contributi si distinguono in ordinari e straordinari. Sono ordinari, quelli fissati come contributo di iscrizione annuale, straordinari quelli richiesti una tantum per far fronte a spese impreviste o eccezionali. 

I contributi ordinari fissati annualmente sono dovuti da tutti i soci ad esclusione di quelli onorari, che non sono tenuti al pagamento di alcun contributo. I contributi ordinari sono dovuti per ogni anno sociale, indipendentemente dal tempo in cui il nuovo socio è stato iscritto. Il socio che cessa per qualsiasi causa di far parte dell’Associazione, ha l’obbligo di versare i contributi ordinari stabiliti per tutta la durata dell’esercizio nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualifica di socio.

Contributi straordinari potranno essere richiesti a tutti i soci (ad esclusione di quelli onorari) oppure solo a particolari categorie di soci, secondo modalità approvate dall’assemblea dei soci. Il mancato versamento dei contributi straordinari non costituirà, comunque, motivo di esclusione dalla qualifica di socio.

Le entrate dell’Associazione sono anche costituite dai contributi erogati da Enti Pubblici e Privati per l’attuazione di iniziative svolte dalla Associazione per il conseguimento dei fini statutari e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione e da eventuali donazioni, erogazioni o lasciti da parte di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private.

Gli Organi Sociali dell’Associazione 

Art. 16 – Gli organi dell’Associazione sono:

1. l’Assemblea dei Soci

2. il Consiglio Direttivo

3. il Collegio dei Probiviri.

L’ Assemblea dei soci

Art 17 L’Assemblea generale ordinaria e straordinaria dei soci

Compiti e funzionamento dell’Assemblea ordinaria

In prima convocazione l’Assemblea ordinaria dei soci è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria dei soci, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. La seconda convocazione deve aver luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima. L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno ed il luogo e l’ora, sarà recapitato ai soci mediante posta elettronica o posta elettronica certificata o lettera con l’anticipo di almeno una settimana.

L’Assemblea ordinaria:

  • approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale e la relazione dell’attività svolta;
  • stabilisce il numero dei membri del consiglio direttivo e procede all’elezione delle cariche sociali;
  • delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  • approva gli eventuali regolamenti (in particolare quello dedicato a regolare i compiti all’interno della redazione della rivista);
  • delibera l’ammontare massimo dei rimborsi spese previsti per i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente per i soci qualora svolgano funzioni di interesse generale per l’associazione. Tali spese dovranno essere opportunamente documentate;
  • ratifica l’espulsione dei soci;
  • fissa annualmente l’importo della quota associativa e degli eventuali contributi straordinari;
  • delibera il trasferimento della sede sociale e l’apertura di sedi secondarie e di filiali;
  • propone iniziative indicando le modalità e i supporti organizzativi.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentanti per delega. Sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.

L’Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’Associazione stessa.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate sul sito della rivista e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del segretario.

Compiti e funzionamento dell’Assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria dei soci viene tenuta ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o per richiesta scritta di almeno metà dei soci.

L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art 18 Il Consiglio Direttivo si compone da tre a sette soci inclusi Presidente, Segretario e Tesoriere, tutti eletti a suffragio universale dall’Assemblea, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti al più una volta. 

Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito della convocazione del Presidente ogni qualvolta se ne presenti la necessità. Il Consiglio Direttivo veglia sugli interessi e sul buon andamento dell’Associazione, coordina tutte le attività e le iniziative, nomina, fra i soci, i componenti della redazione della rivista Nuova Lettera Matematica, i responsabili dei settori di attività, degli impianti e degli strumenti dell’Associazione, e ne revoca la nomina.

Il Consiglio Direttivo applica scrupolosamente tutte le regole del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è competente a stabilire l’ammontare della quota minima di iscrizione all’Associazione per soci ordinari e soci sostenitori.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza qualificata dei due terzi.

Se si presenta la necessità di sostituire uno o più componenti del Consiglio Direttivo prima della fine del mandato, vengono chiamati i primi dei non eletti in base alla graduatoria formulata nell’ultima votazione per le elezioni del consiglio direttivo da parte dell’Assemblea oppure in mancanza di questi vengono convocate elezioni suppletive.

La composizione del primo Consiglio Direttivo viene determinata nell’atto di costituzione.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. Essi avranno diritto solo ad un rimborso da determinarsi in misura forfettaria, in relazione alle spese sostenute.

Le cariche

Art 19 Il Presidente rappresenta l’Associazione nei confronti dei soci e dei terzi, convoca e presiede le Assemblee e il Consiglio Direttivo preoccupandosi dell’organizzazione dei lavori. Redige la relazione annuale e, in accordo con il Consiglio Direttivo, ogni altro atto riguardante l’andamento dell’Associazione. In caso di impedimento le sue funzioni spettano al Segretario. Al Segretario competono tutte le normali operazioni proprie di ogni segreteria inclusa la verbalizzazione delle sedute degli organi sociali, e l’incarico specifico di organizzare e mantenere l’archivio sociale. Cura le pubbliche relazioni senza sostituirsi al Presidente. In accordo con il Consiglio Direttivo può delegare un altro socio per le mansioni di Segretario verbalizzante durante le Assemblee generali e i Consigli Direttivi.

Il Tesoriere ha l’incarico specifico di riscuotere e rilasciare relative quietanze. Redige il bilancio preventivo e consuntivo annuale e cura la parte finanziaria dell’archivio sociale.

Il Collegio dei Probiviri

Art 20 È composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati tra i soci dal Consiglio Direttivo; essi durano in carica tre anni, e possono essere riconfermati. Essi si devono esprimere sulle eventuali controversie che potranno sorgere tra i soci, o fra questi e l’Associazione o i suoi organi. Compito del Collegio dei Probiviri è anche quello di segnalare soci rei di indegnità o indisciplina affinché il Consiglio Direttivo si pronunci sulla loro eventuale esclusione dalla qualifica di soci.

Le entrate

Art 21 Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  1. quote sociali;
  2. dall’utile derivante da iniziative, tra cui quelle previste nell’art. 4 o partecipazioni ad esse;
  3. da ogni altra entrata, da parte di Enti o privati che concorra a incrementare l’attivo sociale.

La rendicontazione

Art. 22. L’Associazione ha l’obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto finanziario.

Rinvio 

Art. 23 – Per quanto non previsto dal presente Statuto o dall’Atto Costitutivo, si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute che non perseguono scopi di lucro.

Soci fondatori:

Marco Andreatta

Giovanni Battimelli

Silvia Benvenuti 

Renato Betti 

Gilberto Bini

Gian Italo Bischi

Francesco Boria

Andrea Capozucca

Ciro Ciliberto 

Mauro Comoglio

Liliana Curcio 

Claudio Fontanari 

Pierluigi Graziani

Roberto Lucchetti 

Sandra Lucente

Laurent Mazliak 

Enrico Rogora

Giuseppe Rosolini 

Emma Sallent 

Rossana Tazzioli